I requisiti acustici nei nuovi edifici

La legge n. 447 /95 prevede la “determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore” (art. 3 “Competenze dello Stato”, comma 1, lettera e).

Il provvedimento statale esecutivo di questa disposizione della legge è il DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Questo decreto, in relazione alle diverse tipologie edilizie, stabilisce le caratteristiche acustiche in opera degli elementi strutturali dell’edificio e degli impianti tecnologici di servizio dell’edificio stesso.

Il DPCM 5/12/97 si applica a tutti gli edifici in cui il rilascio della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998, quindi non conta la data dell’ultimazione dei lavori (parere ministeriale ad Assoacustici nel luglio 2001).

Secondo quanto indicato dal DPCM 5/12/1997, i componenti degli edifici, le partizioni orizzontali e verticali e gli impianti devono essere in grado di soddisfare ai valori fissati, riportati nelle tabelle A e B del citato decreto.

(*) Valori di R’w riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Legenda:

R’w = Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di muri e solette di separazione tra due distinte unità immobiliari.

La lettera “R” deriva da riduzione del rumore trasmesso attraverso il muro o la soletta.

Il pedice “w” significa indice di valutazione o valore unico weighted (pesato) per tutte le frequenze.

L’apice significa apparente, cioè comprensivo della trasmissione laterale che riduce il valore R teorico della stessa parete (senza trasmissione laterale), cioè R’ ≤ R. Ad esempio un muro di mattoni pieni testato in laboratorio presenta Rw = 50 dB, ma in opera tra due locali presenta il valore apparente (cioè reale) R’w = 48 dB. La riduzione, cioè il peggioramento di 2 dB (= 50 – 48) è causato dalla trasmissione del rumore attraverso le pareti laterali al muro di mattoni pieni in esame.

D2m,nT,w = Indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata.

La lettera “D” deriva da differenza di livello sonoro dall’esterno della facciata all’interno (da non confondere con il potere fonoisolante apparente della stessa facciata).

Il pedice “2m” significa che la misurazione all’esterno è con microfono a distanza 2 metri dalla facciata.

Il pedice “nT” significa normalizzato rispetto al tempo di riverberazione T, per tener conto dell’effetto acustico dell’arredo che è estraneo al requisito dell’isolamento della facciata. In pratica un locale arredato con molti materiali fonoassorbenti (tappeti, tende, poltrone, ecc.) aumenta il valore dell’isolamento misurato. Inversamente lo stesso locale svuotato dal mobilio riduce l’isolamento D2m,w che si misura, quando invece il valore “normalizzato” è D2m,nT,w ≥ D2m,w. Ma l’isolamento del muro è lo stesso nei due casi (perché il muro non è cambiato) e con la “normalizzazione” si depura la misurazione dell’isolamento dal diverso effetto dell’assorbimento (o del tempo di riverberazione).

Il pedice “w” significa indice di valutazione o valore unico weighted (pesato) per tutte le frequenze.

L’n,w = Indice di valutazione del livello di rumore di calpestio dei solai normalizzato.

La lettera “L” viene da livello sonoro del calpestio.

L’aggettivo normalizzato significa che il livello sonoro L è prodotto dalla “macchina del calpestio” sul pavimento del locale sovrastante.

Il pedice “n” significa normalizzato rispetto all’assorbimento acustico (diverso dal tempo di riverberazione T), per tener conto dell’effetto acustico dell’arredo che è estraneo al requisito del rumore di calpestio della soletta. Infatti il locale, a seconda del mobilio se molto fonoassorbente oppure scarso e riflettente, darà un valore misurato L’w diverso nei due casi, che occorre quindi “normalizzare”, cioè riferire a un assorbimento acustico standard.

Il pedice “w” significa indice di valutazione o valore unico weighted (pesato) per tutte le frequenze.

L’apice significa apparente, cioè comprensivo della trasmissione laterale che in pratica aumenta il valore L teorico della stessa soletta (senza trasmissione laterale), cioè L’ ≥ L. Ad esempio una soletta testata in laboratorio presenta Ln,w = 63 dB, ma in opera tra due locali sovrapposti presenta il valore apparente (cioè reale) L’n,w = 65 dB. L’aumento, cioè il peggioramento, di 2 dB (= 65 – 63) è causato dalla trasmissione attraverso le pareti laterali alla soletta in esame.

LASmax = Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento “discontinuo”: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria.

Il pedice “A” deriva dalla pesatura “A” di tutte le componenti nel campo delle frequenze, per tener conto della diversa sensibilità dell’udito umano alle diverse frequenze.

Il pedice “S” deriva dalla costante di tempo “Slow” (lenta).

Il pedice “max” significa il valore massimo del livello sonoro.

LAeq = Livello di pressione sonora continuo equivalente per impianti a funzionamento “continuo”: impianti di riscaldamento, impianti di aerazione, impianti di condizionamento.

Il pedice “A” deriva dalla pesatura “A” di tutte le componenti nel campo delle frequenze, per tener conto della diversa sensibilità dell’udito umano alle diverse frequenze.

Il pedice “eq” deriva dal livello equivalente, cioè medio-logaritmico o medio-energetico.

Si precisa che i limiti di R’w e D2m,nT,w sono limiti minimi (al di sotto dei quali l’isolamento non va bene), mentre i limiti di L’n,w, LASmax e LAeq sono limiti massimi (al di sopra dei quali non va bene). Cioè 50 e 40 sono limiti minimi e 63, 35 e 25 sono limiti massimi.

Il DPCM 5/12/97 in un punto, come noto, è contraddittorio: per gli impianti a funzionamento continuo (centrali termiche, condizionatori d’aria, ecc.) il limite massimo LAeq della rumorosità per le abitazioni nella tabella B dell’allegato A è 35 dBA mentre in alto nella stessa pagina dell’allegato A è 25 dBA.

Sul limite per l’impianto a funzionamento continuo sono stati emanati i seguenti chiarimenti ministeriali, che però sono anch’essi contraddittori tra di loro. Infatti il limite risulterebbe:

– 25 dBA stando al primo chiarimento ministeriale del 1999 (al Comune di Genova)

– 35 dBA stando al secondo chiarimento del 2004 (all’Ordine degli Ingegneri di Como)

– 25 dBA stando al terzo chiarimento del 2010 (all’ ing. Campolongo).

In Lombardia l’ARPA (dipartimento di Monza) ha effettuato un intervento nel 2010 indicando in 25 dBA il limite per gli impianti a funzionamento continuo.

I REQUISITI ACUSTICI NELLE RISTRUTTURAZIONI

Nel caso di ristrutturazioni secondo la circolare del Ministero dell’Ambiente (settembre 1998 all’ing. Barducci) il DPCM 5/12/97 va applicato anche per ristrutturazione parziale di: impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali degli edifici e del rifacimento della facciata esterna (verniciatura esclusa).

In Lombardia, l’art. 7 della Legge regionale n. 13 del 2001, stabilisce che gli interventi sulle abitazioni esistenti devono essere corredati da dichiarazione del progettista, che attesti il rispetto del DPCM 5/12/97, quando gli interventi ne modifichino le caratteristiche acustiche.

Di seguito riporto degli esempi di ristrutturazione e i relativi requisiti acustici che devono essere rispettati:

LA PROGETTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI

Il DPCM 5/12/97 fissa i limiti di accettabilità dei cinque requisiti acustici previsti:

  • isolamento acustico della facciata (D2mnTw)
  • il livello di rumore di calpestio (L’span class=”pedice”>nw)
  • il potere fonoisolante apparente (R’span class=”pedice”>w)
  • il rumore degli impianti: a funzionamento continuo [impianti di riscaldamento, impianti di aerazione, impianti di condizionamento] (Lspan class=”pedice”>Aeq) e a funzionamento discontinuo [ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria] (Lspan class=”pedice”>ASmax).

Per i primi quattro requisiti si può applicare la norma UNI EN 12354 “Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti“, che è composta da:

– Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti

– Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti

– Parte 3: Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea.

La normativa è stata elaborata in sede CEN e deriva principalmente dalle tipologie costruttive del Nord Europa.

Il Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 “Acustica in edilizia. Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale” è un metodo semplificato della norma UNI EN ISO 12354 adattato alla tipologia costruttiva nazionale.

Per il quinto requisito, gli impianti tecnologici, bisogna seguire la norma UNI EN 12354 parte 5 del 2009 Acustica in edilizia.

IL COLLAUDO DEI REQUISITI ACUSTICI

La legge richiede il rispetto dei requisiti acustici del DPCM 5/12/97 non soltanto nella fase della progettazione ma nella realtà, in opera.

Il decreto NON OBBLIGA ad eseguire le prove acustiche di collaudo in opera, però richiede che a lavoro ultimato i requisiti acustici siano rispettati. A lavoro ultimato il direttore dei lavori deve dichiarare che la costruzione rispetta tutti gli obblighi di legge -quindi anche i requisiti del DPCM- e successivamente il comune rilascia il certificato di agibilità (ex abitabilità).

Perciò il collaudo acustico dei requisiti prescritti dal decreto, pur non essendo obbligatorio, è necessario al direttore dei lavori e al costruttore per avere la tranquillità di aver adempiuto agli obblighi di legge. Infatti non si vede come si possa essere sicuri di aver raggiunto gli isolamenti prescritti senza effettuarne la misurazione in opera.

Il collaudo acustico a fine lavori è anche necessario perché per raggiungere l’obbiettivo dei requisiti di legge serve -oltre ad una buona progettazione- soprattutto la corretta esecuzione, e, quindi, è anche per questo motivo che il collaudo finale non può essere effettuato “sulla carta” perché non è possibile prevedere con certezza la qualità dell’esecuzione delle opere.

Al fine di valutarne il rispetto bisogna eseguire delle prove di collaudo secondo le norme:

UNI EN ISO 140 “Acustica – Misura dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio“:

– Parte 4: Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti; (R’w)

– Parte 5: Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate; (D2mnTw)

– Parte 7: Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai; (L’nw)

– Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera

e 717 “Acustica – Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio“:

– Parte 1: Isolamento di rumori aerei; (Calcolo Indici di valutazione)

– Parte 2: Isolamento di rumore di calpestio. (Calcolo Indici di valutazione).

Da notare che una verifica effettuata su un locale non è valida per gli altri locali non testati, per i quali può soltanto fornire delle indicazioni utili.

  • Per il potere fonoisolante dei muri perimetrali interni e delle solette occorre come sorgente sonora il prescritto “dodecaedro”. In ciascuno dei due locali (sorgente e ricevente) si posiziona un microfono, in successione, nelle prescritte 5 postazioni di misura. La misurazione è ripetuta per ognuna delle 5 coppie di postazioni. Se gli ambienti sono di volume differente, si dovrà scegliere come locale emittente il più grande. Per situazioni particolari è utile riferirsi alla già citata UNI EN ISO 140-14 del novembre 2004.
  • Per l’isolamento acustico della facciata si utilizza come sorgente sonora una cassa acustica posta all’esterno e orientata verso il centro della finestra, come prescritto dalla norma UNI 140.Bisogna effettuare le misurazioni con un microfono posto a 2 m all’esterno della facciata e a quota 1,5 m dal piano del locale ricevente.All’interno del locale, con il secondo microfono, bisogna effettuare le misurazioni nei 5 punti prescritti dalla norma UNI.Se il locale esaminato è un sottotetto agibile, la facciata non è soltanto costituita dalla parete verticale ma fa parte della facciata anche la porzione del tetto del locale. Oltre alla misurazione classica della facciata, occorre orientare la sorgente sonora anche verso il centro del tetto del locale e posizionare il microfono anche sopra al tetto a quota 2 metri e il microfono all’interno nelle prescritte 5 postazioni di misura. La misurazione è ripetuta per tutte le 5 postazioni. Il risultato finale è la media di tutte le misurazioni.
  • Per il rumore di calpestìo bisogna utilizzare la macchina per il calpestio normalizzato.
    Bisogna posizionare la macchina nelle 4 postazioni prescritte e il microfono nel locale sottostante nelle 4 postazioni prescritte, per le complessive 6 misurazioni “incrociate” prescritte dalla norma UNI.Per effettuare le misurazioni del calpestio in casi particolari è utile la norma UNI EN ISO 140-14 del novembre 2004, ad esempio in ambienti di dimensioni molto grandi, ambienti lunghi e stretti, scalinate, ambienti accoppiati, ecc.Per “situazioni particolari in opera” è utile riferirsi alla UNI EN ISO 140-14 del novembre 2004, che chiarisce come effettuare la misurazione del calpestio nella stessa unità immobiliare che si sviluppa su due o più piani, dal corpo scala (condominiale o di una distinta unità immobiliare), da un terrazzo o da un bagno nei confronti dei locali sottostanti e come effettuare le misurazioni in obliquo o in orizzontale tra due distinte unità immobiliari.
  • Per il rumore di impianti “continui” (riscaldamento, aerazione e condizionamento) occorre effettuare la misurazione di LAeq, cioè del livello “equivalente” in dBA.
  • Per il rumore di impianti “discontinui” (idro-sanitari e ascensori) occorre effettuare la misurazione di span class=”pedice”LASmax, cioè del livello sonoro in dBA, con costante di tempo lenta (Slow), come valore massimo
  • Bisogna effettuare in ogni locale ricevente le prescritte misurazioni del tempo di riverberazione utilizzando lo spegnimento della sorgente sonora “dodecaedro” in una posizione e con microfono in tre posizioni, ripetute due volte, come prescritto dalle norme UNI.
  • In tutte le misurazioni il rumore di fondo deve essere minore di almeno -10 dB rispetto ai livelli sonori misurati, come prescritto dalle norme UNI.
  • Tutte le misurazioni di isolamento della facciata, fonoisolamento di muri e solette, calpestio vanno effettuate con i locali nello stato in cui si trovano al momento del sopralluogo, con il normale arredo (mobili, tappeti, tende, ecc.). Non vi è alcun motivo di svuotare i locali dai mobili perché l’influenza del diverso tempo di riverberazione viene tenuta in conto mediante la correzione prescritta dalle norme UNI.I mobili (biblioteche, armadi “a muro” o grossi armadi), in aderenza al muro di separazione tra appartamenti, aumentano il potere fonoisolante. In questi casi, quando la misurazione è critica, cioè uguale o poco più del valore limite 50 dB, occorre tenere in conto l’incremento del fonoisolamento per poter decidere se la parete risponde o non al limite di legge. Certamente se il risultato fosse già minore del limite, con 49 dB, e se i mobili fossero tolti il risultato sarebbe ancora più insufficiente.

Per le abitazioni il DPCM 5/12/97 stabilisce i seguenti limiti:

  • L’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’w delle solette o dei muri perimetrali tra unità immobiliari deve essere maggiore o uguale a 50 dB.Le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN ISO 717-1 del dicembre 1997 e la UNI EN ISO 140-4 del dicembre 2000 al § 3.5 formula (6).
  • L’indice di valutazione dell’isolamento acustico delle facciate, normalizzato rispetto al tempo di riverberazione, D2m,nT,w deve essere maggiore o uguale a 40 dB.Le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN ISO 717-1 del dicembre 1997 e la UNI EN ISO 140-5 dell’ottobre 2000 al § 3.9 formula (6).
    Se il locale esaminato è un sottotetto agibile, la facciata non è soltanto costituita dalla parete verticale ma anche dalla porzione del tetto del locale.

L’indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestìo normalizzato rispetto all’assorbimento acustico L’n,w deve essere minore o uguale a 63 dB.Le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN ISO 717-2 del dicembre 1997 e la UNI EN ISO 140-7 del dicembre 2000 al § 3.3 formula (2).

  • rumore degli impianti, misurato nei locali delle unità immobiliari attigue, sottostanti, sovrastanti e anche nella stessa unità immobiliare in un locale “diverso da quello in cui il rumore si origina” deve essere minore:- Per gli impianti “continui”, di riscaldamento, aerazione e condizionamento, LAeq, deve essere minore o uguale a 25 dBA (e non 35 dBA). Il DPCM 5/12/97 non tiene conto dell’influenza del tempo di riverberazione.

– Per gli impianti “discontinui”, idro-sanitari e ascensori, LASmax, deve essere minore o uguale a 35 dBA.

Per il rumore degli impianti, qualora si voglia tener conto dell’influenza del tempo di riverberazione è possibile riferirsi alle norme UNI EN ISO 16032 del 2005, ma per far questo occorre il consenso di tutte le parti coinvolte.

E’ utile ricordare che la prescrizione del DPCM si applica al rumore degli impianti a finestra del locale ricevente sia chiusa sia aperta (nel caso di rumore degli impianti che proviene dalla finestra aperta).

Per la rumorosità degli impianti il DPCM 5/12/97 non specifica come devono essere effettuate le misurazioni:

– Il primo chiarimento ministeriale (al Comune di Genova) fornisce alcune precisazioni per le modalità della misurazione.

– Il secondo chiarimento precisa (all’Ordine degli Ingegneri di Como) che le misurazioni debbono essere eseguite secondo il D.M. Ambiente 16/3/98 e la norma UNI 8199 del 1998.

– Il terzo chiarimento (ing. Campolongo) non specifica alcuna modalità delle misurazioni.

In Lombardia l’ARPA (dipartimento di Monza) ha seguito le modalità fissate dal D.M. Ambiente 16/3/98.

Nel 2005 è stata recepita la norma europea UNI EN ISO 16032 “Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici – Metodo tecnico progettuale” che riporta una modalità diversa per effettuare le misurazioni. Si applica a impianti: idro-sanitari, ventilazione meccanica, riscaldamento e raffreddamento, ascensori, caldaie, pompe, portoni e cancelli elettrici. Si applica ad ambienti fino a 300 m3come in appartamenti, alberghi, scuole, uffici ed ospedali. Non si applica a grandi auditorium o sale di concerto. Tuttavia l’applicazione della norma nelle controversie giudiziarie e nei collaudi deve essere concordata tra le parti, perché essendo successiva al DPCM 5/12/97 non ha alcun valore cogente.

Le misurazioni per avere validità legale devono essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale, con fonometro in classe 1 che deve essere stato tarato da un laboratorio certificato da meno di due anni.

Il DPCM 5/12/1997 NON OBBLIGA ad eseguire le prove in opera, però richiede che a lavoro ultimato i requisiti acustici siano rispettati. I Comuni, le Province e le Regioni possono comunque emanare provvedimenti più restrittivi, ad esempio aumentare il livello prestazionale delle strutture oppure rendere obbligatorio, al fine del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, il collaudo dei requisiti acustici. Però il Regolamento Edilizio del comune non può fissare limiti più blandi rispetto a quelli fissati dal DPCM 5/12/97.

Infine è importante ricordare che la verifica dei requisiti acustici effettuata in un locale non è valida per gli altri locali non testati, per i quali la verifica effettuata può fornire soltanto indicazioni utili ma prive di validità legale. Questo anche perché il rispetto dei requisiti acustici è dovuto, oltre che alla buona progettazione, soprattutto alla corretta esecuzione e all’attenta sorveglianza del direttore dei lavori.

CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI “A REGOLA D’ARTE”

La sentenza della Cassazione in materia di regola d’arte stabilisce che: In tema di contratto di appalto, l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, cod. civ. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.” (Cass. civ. sez. III n. 12995 del maggio 2006).

Perciò la regola d’arte comprende anche evitare possibili eventi dannosi conseguenti ai difetti d’isolamento acustico delle abitazioni.

La sentenza della Cassazione del lontano 1956: “Rientrano nel concetto di buona esecuzione dell’opera, cioè di esecuzione a regola d’arte, non solo i criteri generali della tecnica per il dato genere di lavoro, ma anche quei pregi di estetica e di forma che sono stati presi in considerazione nel contratto o che si desumono dagli scopi cui normalmente l’opera serve o deve servire. Le regole d’arte non vanno intese in modo assoluto e con portata invariabile. Esse devono adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l’opera è destinata secondo la sua funzione tipica, od a quegli altri risultati che siano stati menzionati e posti nel contratto come elementi rilevanti.” (Cass. civ. sez. II, n. 5694 del 3/11/1979).

La pronuncia della Cassazione che “le regole d’arte non vanno intese in modo assoluto e con portata invariabile significa che le regole d’arte variano continuamente seguendo il progresso dello stato dell’arte e lo sviluppo di tecnologie e materiali e adattandosi alle richieste culturali e sociali della collettività.

Perciò le proprietà della regola d’arte sono delineate dalla giurisprudenza della Cassazione, ma la sua definizione, diretta ed esplicita, non è riportata in modo esaustivo in alcuna disposizione legislativa.

Invece le nozioni di specifiche tecniche, norme e regole tecniche sono ben definite da una direttiva CEE (Direttiva n. 83/189/CEE e relativa legge di attuazione del 21 giugno 1986, n. 317). Le nozioni, adattate alla materia dell’isolamento acustico, sono:

– le specifiche tecniche, ad esempio nei capitolati degli appalti, dovrebbero prescrivere i requisiti acustici che gli elementi costruttivi, strutture murarie o serramenti e gli impianti dovrebbero avere. In particolare le specifiche tecniche devono specificare le modalità mediante le quali sia possibile accertare se i requisiti prescritti sono stati soddisfatti;

– le norme sono prodotte mediante consenso e approvate da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior risultato in un determinato contesto. (Una norma dovrebbe basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali, e mirare alla promozione dei migliori benefici per la comunità.) In acustica edilizia le norme sono le UNI 140 e 717, le UNI EN 12354, la UNI/TR 11175, la UNI 8199 e la UNI 11367; tuttavia l’osservanza delle norme UNI è volontaria, cioè non obbligatoria, fintanto che esse non sono richiamate da specifiche regole tecniche;

– le regole tecniche sono emanate da una autorità, riportano requisiti tecnici o direttamente o tramite riferimenti, oppure incorporando il contenuto di una specifica tecnica o una norma. La sua osservanza è obbligatoria. Si può quindi dire che la regola tecnica è un documento impostato analogamente alla norma tecnica reso però cogente (il rispetto è cioè obbligatorio) da un organismo avente potere legislativo o regolamentare (Parlamento, Governo, Ministeri, Regioni, Comuni). Nell’acustica edilizia italiana la regola tecnica fondamentale è costituita dai decreti attuativi della legge 447/95, in particolare il DPCM 5/12/97 che prescrive i requisiti acustici delle nuove costruzioni per ottenere dal Comune il permesso di costruire e al termine del lavoro l’agibilità (ex abitabilità).

Perciò, nella pratica, per ciascun requisito acustico (isolamento di facciata, muri e solette, calpestio e rumorosità degli impianti) la regola d’arte è la regola tecnica prescritta dal DPCM 5/12/97.

La regola d’arte ha sempre seguìto l’evolversi della regola tecnica stabilita dalle disposizioni nazionali e regionali fin dagli anni 60, come segue:

  1. La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1769 dell’anno 1966 per le costruzioni di edilizia sovvenzionata che stabiliva i requisiti di accettabilità per il potere fonoisolante dei divisori, degli infissi e delle prese d’aria dall’esterno e il rumore di calpestio.
  2. Il D.M. Sanità del 5/7/1975, in materia dei requisiti igienico-sanitari delle abitazioni, all’art. 8, stabilisce che: “I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata protezione acustica … occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.”.Nella pratica in quegli anni il riferimento della regola d’arte era la circolare ministeriale n. 1769 del 1966.
  3. Dal 1985, in Lombardia, la regola d’arte era costituita dal Regolamento regionale d’Igiene-tipo, che ai paragrafi 3.4.45 e seguenti stabilisce i requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell’edificio.
  4. Dal 20 febbraio 1998 la regola d’arte ha seguito l’entrata in vigore del DPCM 5/12/97.
  5. Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato più volte che è prossima l’emanazione del decreto che abrogherà e sostituirà il DPCM 5/12/97. E’ stato anche detto, ma anche negato, che il nuovo decreto sarà basato sulla norma UNI 11367 “Classificazione acustica delle unità immobiliari” del luglio 2010. Se il decreto venisse emanato costituirebbe la nuova regola d’arte.

La corretta esecuzione dei lavori, secondo l’art. 15 della legge comunitaria n. 96 del 2009, deve essere a regola d’arte. Se la data della concessione edilizia della costruzione è successiva al 20 febbraio 1998 l’esecuzione dei lavori deve rispettare i limiti prescritti dal DPCM 5/12/97.

A regola d’arte è anche sinonimo di esente da vizi e difetti. L’acquirente ha diritto ad ottenere un immobile esente da vizi e difetti, adatto all’uso a cui è destinato, senza alcuna limitazione.

L’art. 15 della legge 96 /2010 (comunitaria del 2009) non modifica l’obbligatorietà delle prescrizioni del DPCM 5/12/97. Infatti:

  1. nel rapporto pubblicistico, tra il costruttore e il Comune, i requisiti acustici prescritti dal DPCM rimangono obbligatori per ottenere il permesso a costruire e l’agibilità (ex abitabilità);
  2. perciò l’unità immobiliare per essere abitata non può non avere il rilascio dell’agibilità e quindi non può non essere rispondente ai requisiti acustici del DPCM;
  3. nel rapporto privatistico tra l’acquirente dell’unità immobiliare e il costruttore se i lavori non sono stati eseguiti a regola d’arte il fermi restando la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte non è più fermo e la disciplina (del DPCM) così trova applicazione … nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *